(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., il credito litigioso può essere oggetto di tutela alla stessa stregua del credito certo. Pertanto, è legittima la lettura estensiva della norma che equipara la situazione di credito eventuale del titolare di crediti soggetti a condizione sospensiva alla situazione del creditore il cui credito sia ancora sub iudice.