(massima n. 1)
Ai fini della revocatoria ex art. 2901 c.c., il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e anche da parte del terzo acquirente se l'atto č a titolo oneroso. Il giudice deve motivare adeguatamente circa la scientia fraudis del terzo acquirente, pena il vizio di motivazione rilevabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.