Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16845 del 23 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

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