(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., per l'accoglimento della domanda di revocatoria è necessario dimostrare sia la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio arrecato al creditore (scientia damni), sia la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore. La prova di questa consapevolezza può essere data anche tramite presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.