(massima n. 1)
L'esistenza di un credito litigioso, anche se non ancora definitivamente accertato, può comunque legittimare l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., finalizzata a rendere relativamente inefficace un atto di disposizione patrimoniale in prospettiva esecutiva, purché il credito sia sufficientemente probabile e fondato.