(massima n. 1)
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalitā anomala di estinzione dell'obbligazione, non č soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non č soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.