Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18516 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalitā anomala di estinzione dell'obbligazione, non č soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non č soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.

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