Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19101 del 11 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fallimento della societą debitrice non impedisce la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato nei confronti della Curatela, laddove sussistano gli elementi fondanti l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

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