Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20004 del 17 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la prova della consapevolezza del terzo acquirente in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni dei creditori dell'alienante può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; non è necessario che il terzo acquirente conosca la specifica posizione debitoria dell'alienante, essendo sufficiente che, secondo il giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, risulti verosimile la sua conoscenza della situazione di crisi dell'alienante.

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