Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20205 del 18 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'individuazione del presupposto del credito non č necessario un accertamento completo e definitivo della ragione creditoria, risultando sufficiente una situazione in cui la deduzione del credito non appaia prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile. L'interesse tutelato dall'azione pauliana č infatti di natura preventiva, volto a garantire il patrimonio del debitore contro l'eventuale spoglio, indipendentemente dalla definitiva accertabilitā del credito stesso.

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