(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda nei confronti del terzo acquirente, č sufficiente dimostrare, anche mediante presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza che sia necessaria la prova di una collusione o della conoscenza specifica del credito.