Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21368 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda nei confronti del terzo acquirente, č sufficiente dimostrare, anche mediante presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza che sia necessaria la prova di una collusione o della conoscenza specifica del credito.

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