(massima n. 1)
L'atto di scissione societaria può essere oggetto di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e dell'art. 66 L. Fall., senza che ciò contrasti con il sistema di garanzie dei diritti dei terzi previsto dalla disciplina sulla scissione societaria. L'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore pregiudicato mira a reintegrare la garanzia patrimoniale della massa dei creditori.