Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23193 del 13 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare da parte del curatore, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., comporta una deviazione dallo schema comune dell'azione revocatoria ordinaria solo quanto a effetti, legittimazione e competenza, ma non modifica i requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.

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