(massima n. 1)
L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare da parte del curatore, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., comporta una deviazione dallo schema comune dell'azione revocatoria ordinaria solo quanto a effetti, legittimazione e competenza, ma non modifica i requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.