Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23196 del 13 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., deve rispettare i presupposti sostanziali previsti dall'art. 2901 c.c., quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. In particolare, il curatore deve dimostrare il pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie, ovvero alle pretese vantate dai creditori nei confronti dell'autore dell'atto, poi fallito. Tale pregiudizio si realizza quando il patrimonio del debitore, a seguito dell'atto dispositivo, diventa tale da rendere pił difficoltosa l'esazione del credito in misura eccedente la normale esposizione verso i creditori.

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