Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27178 del 10 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilitā per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, č un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

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