(massima n. 1)
Destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilitā per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, č un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.