Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27675 del 16 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., la constitutio di un fondo patrimoniale può incidere negativamente sulle aspettative di recupero dei creditori, configurando un eventus damni qualora risulti che il debitore fosse consapevole della situazione debitoria al momento della costituzione del fondo patrimoniale.

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