(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., la costituzione di un fondo patrimoniale č qualificabile come atto a titolo gratuito, mancando la reciprocitā di vantaggi e sacrifici propria degli atti a titolo oneroso. La destinazione dei beni per il soddisfacimento degli interessi familiari, infatti, non comporta corresponsione di alcun corrispettivo.