Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31949 del 8 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., la costituzione di un fondo patrimoniale č qualificabile come atto a titolo gratuito, mancando la reciprocitā di vantaggi e sacrifici propria degli atti a titolo oneroso. La destinazione dei beni per il soddisfacimento degli interessi familiari, infatti, non comporta corresponsione di alcun corrispettivo.

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