Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3056 del 11 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto di un'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., rivolta alla vendita immobiliare effettuata da un debitore successivamente dichiarato fallito, l'eccezione di esenzione dalla revocatoria per 'giusto prezzo' e 'destinazione dell'immobile a residenza principale' ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) l. fall., costituisce una eccezione in senso stretto. Cosė, essa č soggetta alle preclusioni processuali e deve essere dedotta tempestivamente nei termini previsti dal codice di procedura civile (fattispecie in cui tale eccezione č stata dedotta per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, risultando pertanto tardiva).

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