Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4663 del 2 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'esistenza di debito pregresso che giustifichi la cessione di credito deve essere dimostrata documentalmente, specialmente quando la somma ceduta è significativa. La mancata prova di un contratto di mutuo sottostante può giustificare l'accoglimento dell'azione revocatoria.

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