(massima n. 1)
La riduzione dell'ipoteca giudiziale, secondo l'art. 2876 c.c., deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela. In assenza di specifiche prove a carico della parte che invoca la riduzione, l'importo complessivo fatto oggetto di garanzia reale e il valore dei beni gravati ritenuti dal giudice congrui non possono subire ridimensionamenti.