Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1137 del 19 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata contestazione degli estratti conto entro il termine di cui all'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, senza precludere la contestazione della validitą del contratto da cui derivano.

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