(massima n. 1)
In caso di controversia riguardante contratti di conto corrente e apertura di credito, laddove il tribunale abbia operato una quantificazione del dare e avere senza considerare voci che non potevano effettivamente riconoscersi in assenza di pattuizione scritta, il ricorrente deve formulare censure specifiche nei confronti delle conclusioni del consulente tecnico adottate dalla Corte d'appello; in caso contrario, il ricorso risulta inammissibile.