Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5083 del 26 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di conto corrente bancario, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., preclude qualsiasi contestazioni riguardanti le singole annotazioni ma non impedisce sollevare contestazioni sulla validitą ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti; pertanto possono essere fatte valere ragioni sostanziali attinenti alla legittimitą dell'inclusione o eliminazione delle partite nel conto corrente stesso.

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