(massima n. 1)
In controversie relative a rapporti di conto corrente bancario, l'approvazione tacita dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. rende incontestabile la veritą storica dei dati riportati nel conto e l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista menzionati come causale di determinate annotazioni di addebito, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validitą ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.