Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4067 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In controversie relative a rapporti di conto corrente bancario, l'approvazione tacita dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. rende incontestabile la veritą storica dei dati riportati nel conto e l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista menzionati come causale di determinate annotazioni di addebito, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validitą ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

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