(massima n. 1)
In materia di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito derivante dall'assegno di mantenimento o divorzile, la Corte di Cassazione ha stabilito che i titoli idonei per l'iscrizione ipotecaria sono esclusivamente la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio e il decreto di omologa della separazione. Ne deriva che un'ipoteca iscritta per garantire crediti derivanti da un assegno divorzile non può ritenersi legittima qualora sia già intervenuto un provvedimento di omologa della separazione che aveva integralmente soddisfatto le ragioni di credito e non vi siano ulteriori provvedimenti giudiziali costituenti titolo legittimante l'iscrizione.