Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26591 del 11 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di iscrizione ipotecaria, la previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 c.c. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art. 2808 c.c. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore; conseguentemente, non operando in materia l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, nel caso di fallimento del garante, è sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura e fino alla fase del riparto dell'attivo e risultando, in particolare, irrilevante il decorso del termine ventennale nel lasso temporale tra il decreto di diniego di ammissione allo stato passivo da parte del G.D. ed il successivo deposito dell'opposizione allo stato passivo.

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