(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale degli interessi alla quale rinvia l'art. 2749 c.c., ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita al saggio d'interesse previsto in via generale dall'art. 1284 c.c. e non ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali. Tale interpretazione prevale, nell'ambito delle procedure concorsuali, sulla disciplina stabilita dalle normative speciali riguardanti singoli crediti.