(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo con continuitā aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attivitā di impresa č da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non č liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.