Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo con continuitā aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attivitā di impresa č da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non č liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

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