Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18014 del 2 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo con continuitą aziendale ex art. 186-bis L. Fall., l'eventuale eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attivitą di impresa costituisce un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, soggetto alla garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c. e non liberamente distribuibile dal debitore. Questo surplus finanziario deve rispettare il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, come sancito dal combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.

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