Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25612 del 18 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2740, c. 1, cod. civ., stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e perciò la costituzione di un fondo patrimoniale comprende i futuri beni del debitore non già vincolati.

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