(massima n. 1)
Secondo gli artt. 2730 e 2733 c.c., la confessione giudiziale, quale prova legale, richiede l'ammissione da parte del confitente di fatti sfavorevoli a se stesso e favorevoli all'altra parte. La mera dichiarazione di un rapporto sottostante diverso da quello dedotto non costituisce confessione né comporta un'esplicita rinuncia alla dispensa dall'onere probatorio conforme all'art. 1988 c.c.