Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20096 del 13 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Compete alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si risolva in realtā in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, posto che, in questo caso, ci si pone nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e su un terreno che non č quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

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