(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., relativo alla prova presuntiva, può prospettarsi solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; invece è inammissibile quando si limita a proporre una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o una mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.