(massima n. 1)
In tema di prova presuntiva, spetta al giudice valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici e individuarne i requisiti legali. La denuncia in cassazione della violazione dell'art. 2729 c.c., può prospettarsi solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo si basa su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei medesimi requisiti ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non invece quando la critica si concretizza nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.