(massima n. 1)
La violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può essere denunciata solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non è possibile invece proporre una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o una mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito.