Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16091 del 10 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella prova per presunzioni semplici non occorre un legame di assoluta ed esclusiva necessitā causale tra fatto noto e fatto ignoto; č sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalitā. Il ricorso alle presunzioni č rimesso alla discrezionalitā del giudice di merito, il cui apprezzamento č insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente e correttamente motivato.

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