(massima n. 1)
Nella prova per presunzioni semplici non occorre un legame di assoluta ed esclusiva necessitā causale tra fatto noto e fatto ignoto; č sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalitā. Il ricorso alle presunzioni č rimesso alla discrezionalitā del giudice di merito, il cui apprezzamento č insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente e correttamente motivato.