(massima n. 2)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c., con il requisito della "precisione" riferito al fatto noto, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.