Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17545 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.

(massima n. 2)

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c., con il requisito della "precisione" riferito al fatto noto, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

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