(massima n. 1)
Il giudice, nella valutazione della prova indiziaria ai sensi dell'art. 2729 c.c., è tenuto a seguire un procedimento logico basato su due momenti valutativi: una valutazione analitica degli elementi indiziari, seguita dall'analisi complessiva di tali elementi per verificarne la concordanza e l'efficacia probatoria nel loro complesso. È censurabile in sede di legittimità la decisione che si limiti a negare valore indiziario ad elementi probatori senza una valutazione complessiva.