(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., il giudice civile è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. La "precisione" si riferisce al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, la "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, e la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi che univocamente convergono nella dimostrazione della sua sussistenza. La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali caratteristiche, ma non quando la critica verta su una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali.