(massima n. 1)
In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravitą" č riferito al grado di probabilitą della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilitą della denuncia, in sede di legittimitą, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione č fondata su un fatto storico privo di gravitą ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).