Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23154 del 27 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravitā" č riferito al grado di probabilitā della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilitā della denuncia, in sede di legittimitā, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione č fondata su un fatto storico privo di gravitā ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).

(massima n. 2)

Il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c. per la determinazione dell'entitā della pretesa patrimoniale č ammissibile solo nel caso in cui il diritto sia certo ma non sia possibile determinare concretamente la somma dovuta. Tuttavia, tale criterio non č applicabile quando il parametro per la determinazione della pretesa sia individuabile in modo preciso sulla base di disposizioni normative.

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