(massima n. 1)
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravitą, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., e dell'idoneitą degli elementi presuntivi considerati a fondare una inferenza di tipo probabilistico riguardo ai fatti ignoti da provare, costituisce attivitą riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitą salvo che per contraddizione del disposto normativo o erronea sussunzione dei fatti concreti nella norma.