(massima n. 1)
La sola pattuizione di interessi moratori usurari in un contratto non comporta la nullitą dell'intero contratto di mutuo, ma determina solamente la nullitą della clausola relativa agli interessi moratori. In tal caso, si applicano gli interessi corrispettivi convenuti, senza ulteriori aggravi per la parte mutuataria, conformemente all'art. 1815 c.c. La gratuitą del mutuo sorge solo se viene effettivamente accertata e applicata una rata di interesse usurario, non sufficiente dunque la sola previsione contrattuale.