(massima n. 1)
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. L'accertamento dell'usurarietā degli interessi moratori comporta l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., e in caso di contratti conclusi con i consumatori č altresė applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo).