(massima n. 1)
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori. Tuttavia, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuitą del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.