(massima n. 1)
L'art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia. Da ciò consegue che ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della L. n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi.