Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16074 del 10 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mutuo č un contratto reale, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo.

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