(massima n. 1)
La responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa data in comodato non ha carattere contrattuale, perché l'obbligo di comunicare i vizi della res non inerisce al contenuto del contratto, e neppure deriva da culpa in contrahendo, atteso che la legge non ravvisa nel momento di perfezionamento del negozio il termine ultimo per la denunzia dei vizi conosciuti, ma ha carattere extra-contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di legge di avvertire il comodatario dei vizi conosciuti, sicché, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l'art 1812 c.c.