(massima n. 1)
Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto.