(massima n. 1)
Il contratto di comodato a termine non si trasforma, alla scadenza, in comodato precario per il solo fatto che il comodatario non ha restituito il bene e il comodante non ne ha sollecitato la restituzione, in quanto nel comodato con determinazione di durata l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine e la successiva inerzia del comodante non può essere interpretata come tacita manifestazione di volontà volta a instaurare un nuovo e diverso rapporto contrattuale a tempo indeterminato, ma deve essere qualificata come mera tolleranza inidonea a costituire un titolo di detenzione qualificato e giuridicamente tutelabile. (Nel caso di specie, caratterizzato dall'evidente natura di mera tolleranza dell'atteggiamento di cortesia basato sull'affectio familiaris, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, assunta la trasformazione in comodato precario di un comodato di immobili intervenuto tra padre e figlio, aveva ritenuto che a seguito del decesso del padre il rapporto di comodato fosse proseguito con gli eredi e cessato per effetto della richiesta di restituzione avanzata da uno di essi, rendendo l'occupazione dei beni senza titolo solo a partire dalla stessa).