Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9313 del 9 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di comodato precario, il contratto che prevede l'uso dell'immobile "per le comodità personali" del comodatario e l'obbligo di restituzione a semplice richiesta deve ritenersi valido ed efficace anche se l'immobile è adibito dal comodatario a uso abitativo. La tolleranza dei proprietari rispetto a tale uso, nonché l'eventuale preesistenza di diversa destinazione d'uso, non costituiscono prova della natura simulata del contratto né della sussistenza di un precedente comodato ad uso abitativo, in assenza di prova rigorosa del contenuto reale dell'accordo tra le parti.

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