(massima n. 1)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Amministrazione finanziaria, che non necessita dei requisiti di gravitą, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Per superare tale presunzione, il contribuente deve fornire una prova analitica, specificando la natura di ogni singola movimentazione bancaria, dimostrando che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili; il giudice di merito ha l'obbligo di verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle prove offerte e di darne conto espressamente in sentenza.